Secondo l’art. 330a CO, una persona salariata può chiedere in ogni momento un certificato di lavoro. Il certificato completo riguarda natura e durata del rapporto, prestazioni e comportamento; un semplice attestato si limita a natura e durata.
Diritto al certificato
La SECO spiega che il documento può essere richiesto durante il rapporto di lavoro come certificato intermedio oppure alla fine. Il diritto si prescrive in linea di principio dopo dieci anni dalla conclusione del rapporto.
Certificato completo o attestato?
Certificato completo
Comprende natura e durata del rapporto, prestazioni e comportamento.
Attestato di lavoro
Si limita a natura e durata del rapporto.
Contenuto di un certificato completo
- identità del datore e del dipendente
- inizio e fine del rapporto
- funzioni e attività importanti
- valutazione significativa di prestazioni e comportamento
- data e firma valida
Verità, completezza e benevolenza
Il certificato deve essere veritiero e completo, ma formulato con benevolenza. «Benevolo» non significa obbligatoriamente positivo: la verità resta determinante.
Esistono codici segreti?
La SECO considera inammissibili formulazioni ambigue usate per trasmettere messaggi negativi nascosti. È meglio leggere il certificato nel suo insieme che «tradurre» ogni parola.
Quali certificati allegare?
arbeit.swiss raccomanda di tenere disponibili i certificati in modo completo e di ordinarli con i più recenti per primi, salvo istruzioni diverse del portale.
Controlla che periodi, funzioni e datori coincidano con il CV. Una differenza può essere spiegabile, ma non dovrebbe sorprenderti dopo l’invio.
Quando serve un certificato intermedio?
Può essere utile in caso di cambio di superiore, modifica importante della funzione o riorganizzazione.
Mantieni coerenti CV e documenti
Il CV presenta il percorso; i certificati di lavoro ne costituiscono prove esterne importanti.
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