Il diritto a lavorare in Svizzera dipende fortemente da cittadinanza e stato di soggiorno. Per cittadini UE/AELS vale in linea di principio la libera circolazione; per persone di Stati terzi le condizioni sono molto più restrittive.
UE/AELS: accesso semplificato
La libera circolazione facilita l’accesso al mercato svizzero. Per attività superiori a tre mesi viene richiesto un permesso di soggiorno nel quadro del rapporto di lavoro; per periodi brevi si applica in genere la procedura di notifica.
Se sei cittadino/a UE/AELS o possiedi già un permesso svizzero, una nota breve nel CV può ridurre l’incertezza del datore quando è pertinente.
Stati terzi: un’offerta non basta
La SEM precisa che per persone fuori UE/AELS un’offerta di lavoro da sola non dà diritto a un permesso. L’ammissione riguarda soprattutto personale altamente qualificato, è soggetta a contingenti e il datore deve presentare la domanda e soddisfare le condizioni del mercato del lavoro.
Cosa indicare nel CV?
Permesso di dimora B
Permesso per frontalieri G
Cittadinanza UE/AELS – libera circolazione
Indica solo ciò che corrisponde alla realtà. Un permesso che può essere chiesto solo dopo l’assunzione non va presentato come già ottenuto.
Frontalieri
Le regole differiscono tra UE/AELS e Stati terzi. Per frontalieri UE/AELS è prevista in particolare la regolare rientrata al domicilio principale all’estero.
Diplomi esteri
Per professioni non regolamentate il riconoscimento formale non è sempre necessario. Per professioni regolamentate può esserlo. Nel CV mantieni la denominazione originale del titolo.
Indirizzo e trasferimento
Trasferimento nella regione di Lugano previsto all’inizio del lavoro
Verificare sempre le regole attuali
Le procedure possono cambiare. Le informazioni vincolanti provengono dalla Segreteria di Stato della migrazione e dalle autorità cantonali competenti.
Presenta chiaramente il diritto al lavoro
SwissCVPilot permette di mostrare permessi e diritto al lavoro solo quando sono utili alla candidatura.
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